STATUTO DEL CLUB CINEMATOGRAFICO TRIESTINO
ANNO DI FONDAZIONE 1952
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
del 7 febbraio 2020
Art. 1 – Il Club Cinematografico Triestino (C.C.T.) con sede a Trieste, è un circolo apolitico senza scopi di lucro, costituito fra gli autori e amatori del cinema e del video non professionali.
Art. 2 – Scopo del C.C.T. è di promuovere la cultura videocinematografica e sviluppare le attività relative sul piano artistico, culturale e tecnico mediante dibattiti, conferenze, corsi, produzione di filmati, organizzazione e partecipazione a concorsi e manifestazioni similari.
Art. 3 – Il C.C.T. è costituito da:
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Soci ordinari, Soci benemeriti, onorari, fondatori e Presidente onorario
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Sono Soci ordinari coloro che pagano una quota annua proposta dal Consiglio Direttivo (C.D.) e approvata dall’Assemblea dei Soci
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Sono Soci benemeriti le persone che, su proposta del C.D. vengono nominate tali dall’Assemblea dei Soci per speciali benemerenze acquisite nei confronti del C.C.T.
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Sono Soci onorari i Soci ordinari che, su proposta del C.D., vengano nominati tali dall’Assemblea dei Soci a riconoscimento dell’opera svolta moralmente o materialmente a favore del C.C.T.
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Sono Soci fondatori coloro che possono dimostrare la loro iscrizione al C.C.T. all’atto della fondazione
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Il Presidente onorario è nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, a riconoscimento dei suoi particolari meriti relativi agli scopi associativi
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Il Presidente onorario:
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Rimane in carica a tempo illimitato
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Può essere invitato a partecipare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto
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Può rappresentare il Club nelle occasioni ritenute opportune dal C.D.
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Non può candidarsi alla composizione del C.D.
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Ha diritto di voto nelle Assemblee
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E’ esonerato dalla corresponsione della quota del canone sociale
Art. 4 – I Soci benemeriti, onorari e fondatori fruiscono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri dei Soci ordinari. I Soci benemeriti e fondatori sono esonerati dalla corresponsione della quota del canone sociale.
Art. 5 – Possono essere ammesse a far parte del C.C.T. persone fisiche, delle quali siano provate la serietà, la moralità e l’educazione, purché abbiano compiuto i 18 anni. Possono anche essere ammesse organizzazioni, società, gruppi di produzione il cui rappresentante abbia le qualità previste per il socio fisico. Per essere ammessi è necessaria la presentazione da parte di due Soci.
Art. 6 – II C.D. con criterio insindacabile decide in merito all’ammissione dell’aspirante Socio (fisico o societario) senza che, in caso di mancato accoglimento della domanda, debba motivarne la ragione.
Art. 7 – La qualifica di Socio e di Presidente onorario si perde per:
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dimissioni, da presentare per iscritto
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morosità, quando il socio non soddisfi, entro due mesi dall’inizio dell’anno sociale, il pagamento delle quote sociali.
Qualora giustifichi il ritardo con motivi plausibili, potrà essergli concessa una proroga per il pagamento -
radiazione, che viene pronunciata contro il socio o il Presidente onorario colpevole di avere, con la sua condotta o in altro modo, anche fuori dal C.C.T., ostacolato il buon andamento del circolo stesso o averne leso il buon nome.
Art. 8 – II patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili del C.C.T.. Di essi e di ogni apparecchiatura e materiale in uso deve essere tenuto regolare inventario, da presentare all’ Assemblea, curato da un membro del C.D. a ciò delegato.
Art. 9 – I proventi annuali sono costituiti:
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dalle quote sociali
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dai proventi delle manifestazioni indette dal C.C.T.
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dalle eventuali elargizioni dei soci, enti o privati
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dai redditi del patrimonio sociale
Art. 10 – I proventi annuali possono essere erogati in:
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spese amministrative
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spese per manifestazioni indette dal C.C.T.
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spese per attrezzature video-cinematografiche
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spese straordinarie approvate dall’Assemblea
Art. 11 – L’Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari, benemeriti, onorari , fondatori e dal Presidente onorario purché siano in regola, laddove previsto, con il versamento dei canoni sociali e che siano associati da almeno sei mesi.
Primo atto dell’Assemblea è la nomina del suo Presidente, eletto fra i soci che non rivestano cariche sociali, e di un Segretario.
Art. 12 – L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Di norma le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 13 – L’Assemblea è riunita in via ordinaria ogni anno entro il mese di gennaio, con almeno otto giorni di preavviso per:
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la relazione del C.D.
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l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
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la radiazione dei Soci indegni
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la nomina dei Soci benemeriti e onorari
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l’eventuale nomina del nuovo C.D.
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le dichiarazioni programmatiche del neoeletto C.D.
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la determinazione della quota sociale
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argomentazioni varie
Art. 14 – L’Assemblea può esser convocata in sessione straordinaria con almeno otto giorni di preavviso, su richiesta di almeno un terzo dei Soci o della maggioranza del C.D., con motivazione scritta o inserita nell’avviso di convocazione per delibere sulle modifiche dello statuto o sugli altri argomenti proposti dai soci. Per le modifiche statutarie è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci. Per le approvazioni sarà richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti.
Art. 15 – L’Assemblea dovrà essere convocata in sessione straordinaria, con almeno otto giorni di preavviso, ogni qualvolta il C.D. in carica sia ridotto a meno di due membri.
Art. 16 – Abrogato
Art. 17 – Abrogato
Art. 18 – Abrogato
Art. 19 – L’Assemblea elegge, con voto segreto, tre membri che costituiranno il C.D., e un “Socio Garante” cui spetterà, senza responsabilità diretta, il controllo sulla buona gestione del Club.
Possono votare Soci ordinari, onorari e il Presidente onorario.
Art. 20 – Ogni Socio può votare fino ad un massimo di tre nominativi per il C.D. e un Socio Garante scrivendo i nomi su apposite schede. Non saranno considerate valide schede con un numero maggiore di nominativi votati.
Art. 21 – Possono votare i Soci ordinari e onorari purché in regola con il versamento del canone sociale per l’anno precedente.
Al voto è anche ammesso il Presidente onorario.
Art. 22 – E’ ammesso il voto per delega, purché il delegante e il delegato siano nelle condizioni di cui all’Art.21. Ogni socio può rappresentare e votare per un solo delegante. Non possono venir delegati i membri del C.D.
Art. 23 – II controllo dell’esistenza della condizione di cui all’Art. 21 viene effettuato, al momento della consegna della scheda elettorale, da parte del Tesoriere.
Art. 24 – Per effettuare l’elezione, l’Assemblea elegge una Commissione di scrutinio, composta da un Presidente e un Scrutatore, che non devono far parte del C.D. uscente, né devono essere candidati. Il Presidente dell’Assemblea può chiedere alla stessa di procedere direttamente allo spoglio, leggendo ad alta voce le schede e deliberando al momento sulla loro validità.
Art. 25 – Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea dà comunicazione dei voti riportati dai singoli candidati, in ordine decrescente. I primi tre eletti vengono nominati membri del C.D..
In caso di parità di voti, la precedenza va data all’anzianità di associazione.
Art. 26 – In caso di cessazione dall’incarico di un Membro del C.D., in base ai voti ricevuti subentra il primo dei non eletti, salvo quanto previsto dall’Art. 15.
Art. 27 – II C.D. e il Socio Garante durano in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. L’anno sociale coincide con quello solare.
Art. 28 – Le cariche e gli incarichi previste all’interno del C.D. sono:
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Presidente
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Vicepresidente
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Segretario (incarico)
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Tesoriere (incarico)
Spetta al C.D.:
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La nomina del Presidente e del Vicepresidente del C.C.T. che vengono espresse con votazione a scrutinio segreto. Per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente devono essere presenti tutti i membri del C.D.
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Il conferimento degli altri incarichi (Segretario e Tesoriere) che vengono concordati direttamente fra i Consiglieri. Gli incarichi possono essere assegnati alla stessa persona
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Compiere tutti gli atti, senza limitazioni, che comunque riguardino la amministrazione del C.C.T. ed il conseguimento dei suoi fini, eccettuati quelli che sono riservati all’Assemblea dei Soci
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Nominare di volta in volta le varie Commissioni tecniche, culturali, ecc. i cui Membri possono esser scelti anche al di fuori del C.C.T. e partecipare alle riunioni di esso, quando ne siano chiamati per parere consultivo
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Indire ed organizzare concorsi, rassegne, mostre festival e quant’altro idoneo allo sviluppo dell’attività videocinematografica
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Fissare la data dell’Assemblea ordinaria dei Soci e convocare le Assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o quando vengano richieste dai Soci a norma dell’articolo 14
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Proporre all’Assemblea la nomina dei Soci benemeriti, onorari e del Presidente onorario
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Proporre l’eventuale radiazione di cui all’articolo 17
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Conservare i verbali di tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie e di tutte le sue riunioni
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I verbali vanno firmati dal Presidente e dal Verbalizzante
Art. 29 – I membri del C.D. ed i Soci, i quali, agendo ufficialmente per incarico del C.C.T. in tutti i rapporti con i terzi non tenessero conto della volontà dell’Associazione espressa a mezzo dei suoi organi, potranno essere censurati pubblicamente o radiati dal C.C.T.
Art.30 – Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.C.T. di fronte a terzi ed in giudizio, dispone della firma per tutti i poteri di ordinaria amministrazione, unitamente al Tesoriere.
Art. 31 – II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
Può intervenire in caso di urgenza e deve relazionare alla prima riunione del C.D.
Una seduta del C.D. deve essere presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
Art.32 – Il Tesoriere ha l’incarico di tenere le scritture contabili e di assolvere a tutte quelle operazioni attinenti alla contabilità del C.C.T.
Art. 33 – II C.D. è l’unico responsabile del buon andamento morale e finanziario del C.C.T.. II C.D. del C.C.T. intrattiene i rapporti con gli Enti esterni a mezzo del Presidente o di Persone da lui incaricate.
Art. 34 – II Socio Garante controlla, senza responsabilità diretta, l’amministrazione del C.C.T. ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Socio Garante può accertare periodicamente la consistenza di cassa e la corretta tenuta dei registri contabili. II Socio Garante può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 35 – Tutte le cariche non sono remunerate.
Art. 36 – La durata del C.C.T. è illimitata. Lo scioglimento può essere deciso soltanto dall’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 37 – In caso di scioglimento del C.C.T. la destinazione del patrimonio sociale viene decisa dall’Assemblea.
Art. 38 – Tutte le controversie tra i soci del C.C.T., in quanto siano direttamente derivate dall’attività svolta nell’ambito del Sodalizio, saranno decise da un Collegio arbitrale, che opererà quale mediatore fra le parti.
Art. 39 – II predetto Collegio sarà formato da tre Arbitri. I primi due saranno nominati, uno ciascuno, dalle parti interessate, mentre il terzo sarà designato dai primi due Arbitri o, in caso di disaccordo fra essi, dal Presidente del C. C. T. sempre che lo stesso non sia parte in causa. In questo caso e in mancanza di accordo fra i due Arbitri, la nomina spetterà al C.D. con esclusione dell’interessato (o degli interessati) dalla discussione o con il coinvolgimento del Presidente onorario.